Art. 1               Finalità

1.    Il presente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Pordenone - di seguito denominato P.R.G.C. - definisce la disciplina urbanistica del territorio, e ridetermina la capacità insediativa totale.

2.    Gli obiettivi perseguiti dal Piano sono quelli di carattere generale fissati dal Piano Paesaggistico Regionale, dal P.A.I.L., dalla normativa urbanistica sovraordinata, e di carattere specifico definiti dalle direttive del Consiglio comunale, con particolare attenzione alla tutela della qualità del territorio, del paesaggio locale, del patrimonio edificato, del miglior utilizzo delle risorse disponibili e delle strategie di riqualificazione, valorizzazione e rinnovamento del territorio e della città.

3.    Il Piano persegue l’intento di tratteggiare una visione complessiva per la città di domani secondo i principi dell’accessibilità degli spazi pubblici urbani per tutte le persone, finalizzata al miglioramento del benessere ambientale, della sostenibilità dello sviluppo, dell’adattamento al cambiamento climatico e del un corretto equilibrio dei rapporti tra interessi pubblici e privati della comunità.

Art. 2     Contenuti

1.    Il presente Piano è composto da:

a)    Componente Strutturale;

b)    Componente Operativa.

2.    La Componente Strutturale ha valore di indirizzo programmatorio nel medio-lungo periodo, mentre la Componente Operativa ha valore prescrittivo.

3.    La modifica della Componente Operativa è possibile in coerenza a quanto previsto nella Componente Strutturale.

4.    Il presente Piano è adeguato alla microzonazione sismica (MZ) e all’analisi delle condizioni limite per emergenza (CLE).

Art. 4     Destinazioni d’uso

1.    Le presenti norme di attuazione individuano le destinazioni d’uso consentite nelle diverse parti o zone dell’ambito territoriale disciplinato e dettano disposizioni in ordine alle destinazioni d’uso in essere diverse da quelle consentite.

2.    Le destinazioni d’uso considerate dal P.R.G.C., in conformità alla vigente legislazione regionale, sono definite e raggruppate nelle seguenti categorie e sotto categorie:

a)    residenziale: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;

b)    servizi: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;

c)    alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale di cui all’art. 22 della L.R. 9.12.2016, n. 21 (disciplina delle  politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

d)    ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;

e)    direzionale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:

-       ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

-       sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;

-       istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;

-       ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;

f)     commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c) , e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;

g)    commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;

h)    trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;

i)      artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b);

j)      industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;

k)    agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;

l)      artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

m)  commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

n)    allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;

o)    servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.

3.    Altri elementi normativi

a)    Sono fatte salve le destinazioni d’uso in atto, non compatibili con quelle prescritte dalle presenti norme, qualora l’intervento edilizio rientri tra gli interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento igienico-sanitario e funzionale, e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ove consentiti dalle presenti norme.

 

Art. 6     Parametri urbanistici ed edilizi

1.    SUPERFICIE TERRITORIALE (St)

La Superficie Territoriale (St) comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dai piani regolatori comprensoriali, intercomunali, comunali o dai programmi di fabbricazione alla rete principale della viabilità.

Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte a pubblico transito da oltre 3 anni.

 

2.    SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

La Superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

 

3.    INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (It)

L’indice di fabbricabilità territoriale (It) esprime il volume massimo o minimo in m³ costruibile per ogni ha di superficie territoriale (St), di cui al precedente punto 1.

 

4.    INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)

a)    Rappresenta il rapporto tra la superficie utile dei fabbricati e la superficie territoriale. Si esprime in m²/ha.

 

5.    INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (If)

a)    L’indice di fabbricabilità fondiaria (If) esprime il volume urbanistico in m³ edificabile per ogni m² di superficie fondiaria (Sf).

 

6.    INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf)

a)    Rappresenta il rapporto tra la superficie utile dei fabbricati e la relativa superficie fondiaria. Si esprime in m²/m² .

 

7.    RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)

a)    Il rapporto di copertura (Rc) esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate sull’area di intervento e la superficie fondiaria (Sf) dell’area stessa.

 

7.1  INDICE DI PERMEABILITA’ (Ip)

Rappresenta il rapporto tra la superficie permeabile (SP) e la superficie fondiaria (Sf) e indica il rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Per superficie permeabile (SP) si intende la porzione inedificata del lotto, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Rientrano nella quantificazione delle SP anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità.

8.    SUPERFICIE COPERTA (Sc)

a)    È la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio, dotate di copertura, ad esclusione di:

-       scale esterne aperte;

-       strutture a sbalzo aperte quali terrazzi, poggioli, pensiline, sporti di gronda e simili con aggetto non superiore a 2,00 m, misurato rispetto al filo esterno delle pareti perimetrali o dei pilastri di sostegno; oltre tale misura i suddetti elementi concorrono per intero al calcolo della superficie coperta (Sc);

-       le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’articolo 37 della legge regionale 19/2009;

-       le tettoie a copertura della superficie a parcheggio, con estensione massima pari a 25 m²; la superficie eccedente concorre al calcolo della superficie coperta (Sc);

-       pergole o pompeiane destinate ad arredo di giardini o terrazze anche se dotate di elementi di protezione dalle intemperie (teli ombreggianti o coprenti in PVC);

-       portici di profondità massima pari a 2,00 m, misurata dal filo esterno della parete perimetrale a cui il portico è addossato e fino all'esterno del pilastro che lo sostiene; oltre tale misura i suddetti elementi concorrono per intero al calcolo della superficie coperta (Sc);

-       bussole di ingresso di profondità massima pari a 2,00 m, misurata rispetto al filo esterno della parete perimetrale contigua, e di superficie massima pari a 4 m²; qualora non risultino contemporaneamente verificati i suddetti requisiti dimensionali, le bussole di ingresso concorrono per intero al calcolo della superficie coperta (Sc);

-       strutture per l’ombreggiamento dei parcheggi di supporto agli apparati fotovoltaici o in generale per la produzione di energia.

 

9.    SUPERFICIE UTILE (Su)

a)  La superficie utile è data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.

 

10.  SUPERFICIE ACCESSORIA (Sa)

a)    È la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione della L.R. 19/2009, la superficie accessoria che supera il 100% della superficie utile dell’unità immobiliare o dell’edificio è equiparata,  per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all’art. 29 della medesima L.R. 19/2009.

 

11.  SUPERFICI PER PARCHEGGI (Sp)

a)    L’area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l’area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

b)    Il calcolo della superficie per parcheggi (Sp) si effettua al lordo delle murature, dei pilastri insistenti sull’intera area, inclusa l’area di accesso e di manovra, dei canali di ventilazione, delle rampe, delle scale, ascensori, delle aiuole spartitraffico o divisorie, qualora destinate ad esclusivo servizio dei parcheggi medesimi.

 

12.  SUPERFICIE DI VENDITA

a)    L'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli.

 

13.  ALTEZZA UTILE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE (Hu)

a)  la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al trenta per cento dell’area del locale.

 

b) Il calcolo dell’altezza utile dell’unità immobiliare (Hu) si misura fra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto e nel caso di:

1 )  travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto o del tavolato; 

2)  locali aventi altezze non uniformi ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la compensazione delle altezze prevista dalla  LR  44/1985 a prescindere dalla destinazione d’uso dei locali;

3)  locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è verificata per ciascuna di esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti.

 

14.  VOLUME UTILE (Vu)

a)    È il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu).

b)    Il Vu viene utilizzato esclusivamente per l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa regionale edilizia facenti riferimento a tale parametro urbanistico.

 

 

15.  VOLUME TECNICO (Vt)

a)    È il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;

 

16.  VOLUME URBANISTICO (Vurb)

a)    È il volume del solido che si eleva dal piano di calpestio più basso e circoscrive l'edificio con l'esclusione degli elementi sotto riportati:

-       parti di costruzione poste sotto al piano di riferimento costituenti superficie accessoria;

-       sottotetti non accessibili (o accessibili tramite botola e scala retrattile) ove risultino contemporaneamente verificati i seguenti requisiti:

-       la pendenza delle falde sia inferiore al 45%;

-       la massima altezza interna del vano sia uguale o inferiore a 2,50 m;

-       l’altezza utile Hu (media ponderata delle altezze interne comprensiva di eventuali abbaini) sia inferiore a 1,70 m;

-       vani scala condominiali, al netto delle murature perimetrali, per le parti strettamente necessarie alle funzioni di risalita e discesa (rampe, pianerottoli intermedi e pianerottoli di arrivo al piano per una profondità massima pari a 2 m);

-       scale esterne aperte;

-       volumi tecnici;

-       sporti di gronda, linde, pensiline;

-       elementi decorativi in genere;

-       poggioli, terrazzi, logge di qualunque dimensione aperti su almeno due lati;

-       logge o porzioni di terrazzo chiuse su tre lati, rientranti nella sagoma dell’edificio per una profondità massima di 2 m; oltre tale misura, i suddetti elementi vengono computati ai fini volumetrici per intero;

-       verande e bussole di superficie massima pari a 8 m², oltre tale misura il volume dei suddetti elementi viene conteggiato per intero;

-       portici, tettoie aperti su almeno due lati;

-       serre solari funzionalmente collegate all’edificio principale, nei limiti del 20% della superficie utile delle unità abitative a cui appartengono.

-       parcheggi aperti limitatamente alla quota di soddisfacimento dello standard riferito ai parcheggi stanziali per la residenza;

b)    Concorrono al calcolo della volumetria le parti di costruzione comprese tra il piano di riferimento e il piano di calpestio più basso qualora quest'ultimo si elevi rispetto al primo più di 50 cm nonché le volumetrie utili ricavate al di sotto del piano di riferimento.

c)    Non concorrono al calcolo della volumetria le intercapedini aerate o le strutture, di qualunque altezza, funzionali all’innalzamento del piano di calpestio del piano terra, rispetto al terreno circostante, per documentate ragioni di sicurezza idraulica.

 

 

17.  PIANO RIFERIMENTO (P.R.)

a)    Si assume come piano di riferimento la quota media del terreno sistemato (o quella del marciapiede a contatto dell’edificio se presente), misurata in corrispondenza del sedime dell’edificio.

b)    Nella determinazione della posizione del piano di riferimento non vengono considerate le quote corrispondenti alle rampe e/o scale di accesso ai piani interrati o seminterrati a ridosso del fabbricato, se realizzate in trincea e con larghezza non superiore a quella minima prevista dalla normativa vigente.

c)    Negli elaborati progettuali deve essere indicato il caposaldo di riferimento, inteso quale punto di riferimento per le operazioni di rilievo topografico dell’area d’intervento.

d)    Qualora la differenza tra la quota media del terreno sistemato ed il piano di campagna sia superiore a 20 cm, il piano di riferimento coincide con il piano di campagna.

e)    Il piano di campagna corrisponde alla quota altimetrica media del terreno rilevabile prima dell’esecuzione dell’intervento, misurata in corrispondenza del sedime dell’edificio.

 

18.  ALTEZZA DELL’EDIFICIO (H)

a)    Ai fini della verifica dell’altezza massima di zona omogenea, l’altezza di un edificio corrisponde all’altezza del suo fronte più alto.

 

19.  ALTEZZA DEI FRONTI DELL’EDIFICIO (Hf)

a)    Ai fini della verifica delle distanze dai confini e tra fabbricati fronteggianti si valutano le altezze dei singoli fronti dell’edificio.

b)    L’altezza di un fronte (Hf) corrisponde alla massima distanza verticale, misurata sul fronte stesso, tra il piano di riferimento e una delle seguenti quote, definite in relazione alla tipologia di copertura dell’edificio:

-       coperture a falde lineari o curve, con linea di intradosso contenuta entro il limite definito da una retta di pendenza pari al 45%: quota dell’intradosso del solaio di copertura nel punto di intersezione con il filo esterno della facciata, con esclusione del timpano complanare ad essa;

-       edifici con coperture a falde lineari o curve, con linea di intradosso eccedente il limite definito da una retta di pendenza pari al 45%: quota media dell’intradosso del solaio di copertura;

-       coperture piane: quota dell’intradosso del solaio di copertura.

c)    Eventuali parapetti o altri elementi architettonici emergenti dalla copertura non vengono considerati se di altezza inferiore o uguale ad 1,20 m, misurata dall’estradosso del solaio; oltre tale dimensione, i suddetti elementi concorrono alla definizione di altezza.

d)    Sono esclusi dal calcolo dell’altezza i manufatti emergenti dalla copertura costituenti volumi tecnici pertinenti all’edificio e le scale di accesso alla copertura.

e)    Nel caso di gruppi di edifici o parti di edifici con più altezze, l’altezza Hf è misurata per ciascuno di essi o per le singole parti.

 

 

20.  SAGOMA DELL’EDIFICIO

a)    È la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;

 

21.  DISTANZA DAI CONFINI (Dc)

a)    È la distanza minima, misurata sul piano orizzontale, tra il perimetro della superficie coperta dell’edificio ed il confine di proprietà del fondo.

 

22.  DISTANZA DALLE STRADE (Ds)

a)    È la distanza minima, misurata sul piano orizzontale, tra il perimetro della superficie coperta dell’edificio ed il confine stradale.

 

23.  DISTANZA TRA FABBRICATI (Df)

a)    Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile in materia di distacchi tra costruzioni insistenti su fondi finitimi, la distanza tra fabbricati (Df) è la distanza minima, misurata sul piano orizzontale, tra le superfici coperte degli stessi.

b)    La verifica è estesa ad edifici fronteggianti e non fronteggianti, anche se insistenti sul medesimo lotto di proprietà.

 

24.  DISTANZA TRA PARETI FINESTRATE (Dpf)

a)    È la distanza minima, sul piano orizzontale, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti misurata in direzione perpendicolare all’una o all’altra parete.

b)    Per parete finestrata si intende la parete dotata di vedute, a norma del Codice Civile.

c)    Quando su una porzione di parete è presente una veduta, l’intera parete si ritiene finestrata.

d)    Ai fini della verifica della distanza minima tra pareti finestrate, l'elemento parete va considerato per la sua intera estensione sul piano verticale in corrispondenza del fronte dell'edificio. 

e)    Nella valutazione della distanza tra pareti finestrate non rilevano eventuali rientranze nella sagoma costituite da terrazze e logge o discomplanarità della parete di entità inferiore a 50 cm.

f)     Manufatti non computati al fine del calcolo della distanza tra pareti finestrate:

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:

1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti fino alla profondità massima di 2,00 m;

2) logge e porticati liberi, androni e bussole e verande;

3) rampe e scale aperte;

4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;

5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza

di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;

6) tettoie, pensiline e pergolati. 

 

g) Il rispetto della distanza deve essere osservato:

-       anche se una sola parete è finestrata;

-       anche se le pareti hanno altezze diverse, a prescindere dalla quota ove sono posizionate le vedute;

-       anche tra edifici distinti insistenti nello stesso lotto di pertinenza, ad eccezione degli edifici accessori di altezza minore o uguale a 3,00 m rispetto al fabbricato principale;

-       qualora si vogliano aprire vedute nella parete cieca di un edificio esistente che fronteggia una parete cieca antistante.

 

25.  ALTRE DEFINIZIONI

a)    Abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti.

-       Gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità.

b)    Adeguamento igienico-funzionale.

-       Tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa.

c)    Allineamento in atto.

-       L’allineamento in atto è determinato dell'esistenza di due o più edifici, posti su lotti contigui o non contigui, a distanza non regolamentare dalla strada. Non concorrono alla determinazione dell'allineamento costruzioni con funzione accessoria, di un piano fuori terra, realizzate con materiali leggeri.

-       Nel caso di edifici preesistenti, sorgenti su più lotti, che non rispettino la distanza minima dalla strada l'allineamento in atto è determinato:

-       dalla distanza dalla strada, riferita all'edificazione esistente sul tratto stradale compreso di norma tra due incroci successivi, qualora vi siano due o più edifici posti alla stessa distanza;

-       dalla media delle distanze dalla strada, riferite alla edificazione esistente sul tratto stradale compreso di norma tra due incroci successivi, qualora non vi siano edifici posti in allineamento.

-       Per determinare allineamenti in atto che prospettano su tratti di strada con dimensione diversa, la distanza non regolamentare va valutata rispetto alla larghezza stradale del tratto di maggiore lunghezza. 

d)    Area funzionalmente contigua

-       L'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 m.

e)    Balcone: vedi poggiolo

f)     Bow window

-       Porzione finestrata di un locale, sporgente rispetto al filo esterno delle pareti perimetrali di un edificio.

g)    Bussola di ingresso:

-       Vano prevalentemente vetrato, destinato a proteggere gli ingressi dalle intemperie, dotato di due porte di cui una comunicante con l'esterno ed una con l'interno dell'edificio.

h)    Confine stradale:

-       Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato: in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

i)      Costruzione:

-       Qualunque struttura realizzata entro o fuori terra avente i requisiti della solidità e della immobilizzazione rispetto al suolo.

-       Non si considerano costruzioni, ai fini delle distanze, i muri di cinta e i muri isolati di altezza inferiore a tre metri.

j)      Edificio:

-       Costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

k)    Elementi costitutivi dell’edificio:

-       Fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra i piani.

l)      Intercapedine aerata (vuoto sanitario):

-       Camera d'aria sottostante al solaio più basso di un edificio, posto a contatto con il terreno, funzionale al miglioramento delle condizioni dell'ambiente abitativo attraverso la protezione dall’umidità e da altre possibili contaminazioni.

m)  Lastrico solare:

-       Tetto piano di un edificio, anche praticabile.

n)    Loggia:

-       Spazio coperto e aperto almeno su un lato, ricavato all’interno del perimetro dell’edificio.

o)    Magazzino/deposito:

-       Locale adibito al ricovero di materie prime, materiali vari o merci, anche di grandi dimensioni, comunque superiori a 4 m² (non fa parte dei locali che costituiscono superficie accessoria).

p)    Parete:

-       Ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile.

q)    Pensilina:

-       Struttura di copertura sporgente dal filo esterno delle pareti perimetrali di un edificio, priva di montanti verticali di sostegno, avente funzione di riparo dagli agenti atmosferici.

r)     Pergola o Pompeiana:

-       Manufatto destinato ad arredo di giardini, terrazze o a protezione di posti auto, composto da elementi verticali e sovrastanti elementi orizzontali atti a consentire il sostegno del verde rampicante, di tendaggi, teli ombreggianti e coprenti in PVC o di cannicci.

s)    Pertinenza:

-       Costruzione che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, è posta in un durevole rapporto di subordinazione con l’edificio principale per renderne più agevole e funzionale l’uso.

-       La pertinenza può essere realizzata in adiacenza all’edificio principale o essere fisicamente staccata.

t)     Piano interrato:

-       Si definisce piano interrato di un edificio il piano avente l’intradosso del solaio di copertura posto, in ogni suo punto perimetrale, ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante.

u)    Piano fuori terra:

-       Si definisce piano fuori terra di un edificio il piano avente l’estradosso del solaio di calpestio posto, in ogni suo punto perimetrale, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.

v)    Piano seminterrato:

-       Si definisce piano seminterrato di un edificio il piano avente caratteristiche non descritte ai punti precedenti.

w)   Poggiolo - Balcone:

-       Soletta sporgente dal filo esterno delle pareti perimetrali di un edificio, delimitata da un parapetto o ringhiera e avente funzione di affaccio.

x)    Portico:

-       Spazio coperto posto al piano terra di una costruzione, aperto su almeno un lato e generalmente scandito da colonne o pilastri.

y)    Ripostiglio (o sgabuzzino):

-       Locale di ridotte dimensioni (minore o uguale a 4 m²) adibito a ricovero degli oggetti d'uso domestico o equivalente che non trovano collocazione altrove.

z)    Serra. Le serre si suddividono in:

-       serre a terra costituite da strutture mobili realizzate con centine facilmente amovibili e trasportabili, ricoperte da fogli di materiale plastico o vetro;

-       serre fisse costituite da strutture stabilmente ancorate al suolo e con tamponamenti realizzati con materiali traslucidi plastici e/o vetrati.

aa) Serra solare:

-       Elemento di architettura bioclimatica finalizzato ad introitare la radiazione solare coadiuvando il riscaldamento degli edifici ed accrescendo l’illuminazione naturale.

-       La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto.

bb) Soppalco:

-       Struttura orizzontale praticabile inserita all’interno di un vano principale di idonea altezza ed avente almeno un lato aperto sul vano soppalcato.

cc) Terrazzo:

-       Spazio esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o da una ringhiera, realizzato a copertura di parti dell’edificio e direttamente accessibile da un’unità immobiliare o da parti di uso comune.

-       Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell’edificio la terrazza assume la denominazione di lastrico solare.

dd) Tettoia:

-       Costruzione aperta sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali puntiformi, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvista di una copertura rigida capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici.

ee) Unità immobiliare:

-       Ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato.

ff)    Veranda:

-       Spazio coperto praticabile delimitato prevalentemente da infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, con funzione di riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici.

-       La veranda si configura come un locale autonomo fisicamente separato dalle parti abitabili dell’edificio.

Art. 8     Attuazione indiretta

1.    I piani attuativi comunali di iniziativa pubblica e/o privata dovranno avere i contenuti ed essere costituiti dagli elementi di cui alle Leggi statali e regionali in materia e del Regolamento Edilizio Comunale.

2.    L'attuazione indiretta a mezzo di piani attuativi comunali (P.A.C) si applica obbligatoriamente solo nelle zone ed aree del territorio comunale perimetrate nelle tavole di progetto e/o nelle presenti norme.

3.    I piani attuativi comunali (P.A.C.) comprendono:

a)    P.R.P.C. - Piani regolatori particolareggiati comunali di cui alle leggi regionali regolanti la materia;

b)    P.E.E.P. - Piani da destinare all'edilizia economica e popolare (Legge n. 167/1962 e successive modifiche ed integrazioni);

c)    PIANI DI RECUPERO (Legge n. 457/1978 e L.R. 18/1986);

d)    P.I.P. - Piani delle zone da destinare agli insediamenti produttivi (Art. 27 della Legge n. 865/1971 - Art. 2 della L.R. 39/1973).

 

Art. 9     Attuazione diretta

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritta l'attuazione indiretta e in quelle dove è prescritta l’attuazione diretta successivamente all'approvazione dei piani attuativi comunali, gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli per i quali non è richiesta neppure la comunicazione inizio lavori in edilizia libera, si attuano previa formazione o ottenimento di idonei titoli abilitativi edilizi.

Art. 10     Utilizzazione degli indici

1.    Si fa riferimento alle vigenti disposizioni regionali in materia di “area di pertinenza urbanistica”.

2.    Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che si devono o si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, al lato del frazionamento, vanno in ogni caso rispettate tutte le indicazioni relative ai parametri edilizi ed urbanistici previsti dal piano per le singole zone.

3.    Gli indici relativi alle zone omogenee stabiliti dal P.R.G.C., rappresentano gli indici massimi previsti dallo stesso. L'utilizzo dell'indice massimo è subordinato al rispetto degli altri parametri urbanistici.

 

Art. 11     Individuazione dei perimetri e dei limiti di zona

1.    Le tavole grafiche di P.R.G.C. informatizzate sono redatte su Carta Tecnica Regionale Numerica.

2.    Per l'individuazione dei limiti di zona, dei perimetri e di ambiti di cui alle presenti norme, ai soli fini urbanistici ed amministrativi, si fa riferimento alle tavole grafiche di P.R.G.C..

3.    Nei casi di lievi discrepanze dei limiti di zona e dei perimetri di ambiti rispetto ai confini catastali, si fa riferimento a questi ultimi.

Art. 12     Classificazione del territorio in zone territoriali omogenee

1.    Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee entro le quali è programmata l'attuazione del P.R.G.C.:

a)    ZONE OMOGENEE A. zone residenziali comprendenti le parti del territorio interessate da agglomerati urbani, nuclei edilizi ed aree di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale.

b)    ZONE OMOGENEE B. zone residenziali comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate.

c)    ZONE OMOGENEE C comprendenti le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi a carattere prevalentemente residenziale.

d)    ZONE OMOGENEE D comprendenti le parti del territorio destinate ad insediamenti industriali ed artigianali.

e)    ZONE OMOGENEE E comprendenti le parti del territorio destinate ad usi agricoli.

f)     ZONE OMOGENEE H comprendenti le parti del territorio destinate all'insediamento delle attrezzature commerciali.

g)    ZONE OMOGENEE I comprendenti le parti del territorio destinate agli insediamenti di carattere direzionale.

h)    ZONE OMOGENEE P comprendenti le parti del territorio destinate ad attrezzature e servizi di interesse comprensoriale.

i)      ZONE OMOGENEE VP comprendenti le parti del territorio costituite da aree interne o contermini ad ambiti urbanizzati, caratterizzati dalla presenza di giardini, parchi, orti e/o cortili.

j)      ZONE DI INTERESSE GENERALE comprendenti le parti del territorio destinate a servizi ed attrezzature collettive pubbliche e private (Standard ed extrastandard urbanistici), alla viabilità e alle ferrovie.

Art. 72     Urbanizzazione primaria

1.    Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico vigente e dai relativi parametri urbanistici ed edilizi, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condotte etc., necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi canalizzati pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, infrastrutture irrigue, etc.) e per l'esercizio degli stessi.

 

Art. 73     Individuazione delle aree per servizi ed attrezzature

1.    La classificazione e la localizzazione dei servizi identificati come servizi ed attrezzature collettive di interesse comunale e sovracomunale ed individuati nelle tavole CO 03 a/f e nella relazione CO A4 è prescrittiva.

2.    I servizi ed attrezzature collettive di interesse comunale sono individuati in modo grafico all’interno degli elaborati CO 01a/b/c. Ad ogni perimetro è associata una o più sigle che identificano la tipologia del servizio e le relative discipline di cui ai successivi    Art.76 -    Art.106 .

3.    I perimetri dei servizi di cui al punto 2) con diverse sigle identificative corrispondono a poli multifunzionali integrati tra loro, dove la suddivisione areale tra le diverse funzioni non è localizzabile. In tal caso la quantificazione dimensionale dei singoli servizi che compongono l’ambito è di tipo parametrico ed è riportata all’interno degli elaborati CO 03a/f e nella relazione CO A4.

4.    Nelle zone per attrezzature collettive di interesse comunale e sovracomunale a carattere di polarità, ovvero con la compresenza di diverse tipologie di attrezzature confinanti e aggregate in cui le attività sono complementari, la suddivisione areale è indicativa. La verifica della dotazione a parcheggi prevista nei singoli articoli normativi è da verificarsi all’interno dell’intero sistema di riferimento.

5.    Per i servizi ed attrezzature di collettive di interesse comunale è sempre ammessa la modifica di classe nell’ambito della stessa categoria di servizi.

6.    E’ inoltre, ammessa la modifica tra categorie di servizi rientranti tra quelli a standard individuati nelle tavole CO 02 a-f e nella relazione CO A4, previa approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, senza che ciò comporti variante al Piano, fino al raggiungimento della quantità minima dovuta per ciascuna categoria, riportata nella tabella allegata alla relazione CO A4.

7.    Fanno eccezione i parcheggi pubblici individuati nelle tavole CO 2 a/f e nella relazione CO A4, che sono destinati a soddisfare lo standard di legge e, pertanto, per essi, non può essere modificata la destinazione

 

Art. 74     Usi complementari delle aree pubbliche

1.    Nelle aree pubbliche, all’interno del centro abitato, ivi comprese quelle destinate alla viabilità, è sempre possibile la localizzazione di edicole/chioschi/rivendite giornali.

2.    Nelle predette aree pubbliche è altresì di norma ammessa l’occupazione del suolo pubblico con dehors e/o altre strutture di pertinenza di pubblici esercizi; per la regolamentazione di tali strutture si rinvia al Regolamento Edilizio Comunale.

 

Art. 75     Aree per servizi ed attrezzature extrastandard

1.    Le aree per servizi ed attrezzature collettive denominate extrastandard, come individuate nella tavola CO 04 Perequazione e compensazione o negli articoli delle diverse aree per servizi ed attrezzature indicate a libera localizzazione nelle zone A, B e C, non concorrono alla quantificazione dello standard e non sono assoggettate a vincolo preordinato all’esproprio. Le stesse possono essere cedute al Comune nell’ambito delle procedure di perequazione e compensazione con le modalità di cui agli    Art.52 e    Art.53 delle presenti norme.

 

Art. 79     Attrezzature per il culto -VA/CL-C

1.    Sono classificate di valenza sovra comunale le seguenti attrezzature:

a)    Curia Vescovile;

b)    Istituti di Formazione Teologica;

c)    Seminario.

2.    ATTUAZIONE

a)    Diretta.

3.    DESTINAZIONE D'USO

a)    Sono consentiti esclusivamente le attrezzature e gli impianti necessari all'esercizio organizzato dei diritti religiosi e della formazione religiosa ivi incluse le residenze dei Ministri dei culti, degli Ordini conventuali e delle comunità religiose in genere.

b)    Sono sempre ammesse attrezzature culturali e per la vita associativa.

4.    INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a)    Rc = 0,4 m²/m² della Sf;

b)    H = 15,00 m;

c)    salvi comunque maggiori indici esistenti.

5.    PARCHEGGI

a)    È prescritta la formazione all'interno dei lotti di pertinenza di aree a parcheggio stanziale e di relazione nella misura minima di:

-          100 m²/100 m² di Su.

b)    La quota di parcheggio anzidetta può essere ridotta della metà nel caso di attrezzature esistenti o previste, ricadenti nell’ambito delle zone edificate e urbanizzate ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

6.    OPERATORI DI INTERVENTO

a)    Pubblici e/o privati.