Art. 47. Zone C3 - Aree di espansione urbana Destinazione d'uso residenziale e servizi relativi, così come definita dal Regolamento edilizio.

Gli interventi ammessi sull'edilizia esistente sono quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ristrutturazione edilizia, con le modalità prescritte nelle presenti norme. La nuova edificazione, anche a seguito della demolizione e ricostruzione, è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione, solo se prevede aumento di cubatura. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le aree che attualmente hanno una destinazione diversa da quella residenziale. L'eventuale richiesta deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Comunale attraverso un piano urbanistico attuativo e si configura a tutti gli effetti come una variante al Piano. Non sono ammessi i lotti interclusi, non sono ammesse le relative agevolazioni previste dalle leggi regionali. Per nuove edificazioni è obbligatorio il piano particolareggiato unitario esteso a tutta l'area perimetrata dal PRG. Una parte delle attrezzature pubbliche a servizio di queste zone sono indicate nel PRG, con carattere prescrittivi nell'ubicazione ma non nella destinazione d'uso, per cui gli interventi attuativi dovranno prevedere nel proprio ambito, sia per l'edilizia esistente che per la nuova edificazione, le attrezzature e i servizi (opere di urbanizzazione secondaria) definiti dall'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, sino al raggiungimento minimo del rapporto di 18mq per ogni 100mc di volume. Le aree sono cedute al comune e non possono essere monetizzate ai sensi dell'art.14 della L.R. n.71/1978. Le aree individuate dal PRG sono così distinte:
ZTO C3.5 Area di espansione urbana INDICI E PARAMETRI URBANISTICI a) l'edilizia sarà libera con un massimo di 2 elevazioni; b) un'altezza massima ammissibile di m.7,50; c) la densità territoriale non potrà superare mc/mq. 0,75; d) superficie libera, con esclusione della viabilità interna, deve essere destinata a posteggio privato e giardino; e) distanza minima da strada mt 5,0; f) la distanza minima prescritta tra i fabbricati è di m.10,00 g) distanza dai confini mt.5,00.