ART. 19 – TIPI EDILIZI

L’edilizia di ciascuna delle zone di cui al precedente art. 7 può realizzarsi esclusivamente con il tipo edilizio relativo;

non sono ammesse deroghe.

Il coefficiente di fabbricabilità indicato per di ciascun tipo edilizio di cui al presente articolo deve intendersi come indice di fabbricabilità fondiaria e precisamente come rapporto (mc/mq.) fra il volume urbanistico realizzabile e la superficie del lotto di terreno da asservire, escluse le sedi viarie, anche se private o da cedere al Comune.

Per densità territoriale deve intendersi il rapporto (mc./mq.) tra il volume urbanistico totale realizzabile in una zona territoriale omogenea di strumento urbanistico e la superficie totale della zona stessa, comprese tutte le aree pubbliche o private non suscettibili di edificazione, comunque destinate o utilizzate.

Gli indici di densità territoriale per ciascuna zona omogenea vanno calcolati sulla base degli indici di fabbricabilità fondiaria correlativi applicando la tabella di conversione a pag. delle tabelle planimetriche regionali approvate con D.R. n........ del 31/5/1977.

In conformità al detto decreto il volume urbanistico pertinente ad ogni abitante da insediare viene convenzionalmente stabilito in mc. 100.

L’area che resta inedificata in conseguenza dei ritiri previsti da leggi o regolamenti concorre alla formazione della superficie fondiaria.

In ogni caso il volume complessivo realizzabile non può superare quello risultante dall’indice di densità territoriale applicato all’intera area oggetto del piano esecutivo.

E’ assolutamente vietato addossare nuove costruzioni (pubbliche o private) agli edifici monumentali indicati con apposita simbologia e numerazione nella tavola grafica n. 3-a ad alle case di lava (zona omogenea A2).

Nelle zone omogenee residenziali indicate nei grafici del Piano Regolatore Generale, nel rispetto delle prescrizioni che disciplinano ciascuna zona, sono consentite:

• negozi ed esercizi commerciali, magazzini e laboratori artigianali a condizione che la loro ubicazione e la loro utilizzazione non comportano difficoltà alla circolazione veicolare e pedonale e non producano pericolo, molestia o nocumento ai sensi delle vigenti leggi;

• ambulatori e case di cura, funzionalmente indipendenti da edifici residenziali sia per gli ingressi e sia per le scale e ascensori e portinerie, e dotati di buon isolamento acustico;

• studi professionali, pensioni, banche, grandi magazzini di vendita al dettaglio, teatri e cinematografi, attrezzature ricreazionali, assistenziali e di svago, autorimesse private o tipografie, a condizione che la loro ubicazione e la loro utilizzazione non determinino difficoltà o pericoli per la circolazione veicolare.

Dalle predette zone sono escluse.:

ospedali, sanatori e cliniche, nuovi edifici scolastici, industrie, di qualsiasi genere stalle e scuderie, automotoriparazioni e tutti quegli impianti nei quali si debba esplica re un’attività che sia in contrasto con il carattere residenziale della zona.

L'edificazione di ciascun tipo edilizio, salve diverse prescrizioni previste da piani di esecuzione (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, ecc.), è regolata dalle norme che seguono:

EDILIZIA A1: E’ quella delle aree edificate e di completamente del centro storico aventi caratteri monumentali o storici o di particolare pregio ambientale, comprese entro il perimetro della zona A1 indicato nei grafici del P.R.G.. In questa zona sono ammessi esclusivamente interventi di ristrutturazione senza cambiamento di destinazione.

Le costruzioni e le sopraelevazioni devono essere realizzate con fronte continuo verso strada; sono ammessi corpi di fabbrica trasversali interni.

Il requisito della continuità su strada non va osservato ove sussista costruzione vicina che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia stata eseguita a distanza maggiore di ml. 1,50 dal confine.

Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 5,00 mc/mq.; il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 6/10.

L'altezza massima degli edifici è regolata come segue:

A. per le operazioni di risanamento conservativo e ristrutturazione non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di sovrastrutture di epoca recente prive di valore artistico o storico.

B. per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, l’altezza massima di ogni edificio non può superare quella delle fabbriche circostanti, ma in nessun caso può eccedere l'altezza di m. 14,50 corrispondente a quattro elevazioni fuori terra. Le distanze fra gli edifici di cui alla lettera A) non possono essere inferiori a quelli

intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto delle dette sovrastrutture.

C. Viene prescritto l’obbligo del preventivo nulla-osta della Soprintendenza per tutti gli interventi ricadenti nella perimetrazione del Centro Storico.

L'eventuale distacco dei corpi di fabbrica interni dal confine deve essere non minore della metà della loro altezza ed in ogni caso non minore di ml. 5,00; tale prescrizione si applica anche alle sopraelevazioni.

Sono ammessi cortili e chiostrine.

EDILIZIA A2. E' quella delle case di lava aventi particolare pregio ambientale ed architettonico, compresi entro. il perimetro indicato nei grafici del P.G.R. gli spazi liberi circostanti sono parte integrante dell’agglomerato edilizio, e pertanto inedificabili ed invariabili.

In questa zona sono consentite soltanto operazioni di restauro conservativo e di manutenzione, non sono ammesse nuove costruzioni; non è consentito modificare le strutture e l'estetica né l'altezza ed il volume delle costruzioni esistenti, le quali possono avere desti nazione d'uso residenziale oppure per depositi e magazzini, attività ricreazionali e culturali, e ricettive.

EDILIZIA B1. Questo tipo edilizio è adottato nelle zone B1del centro urbano indicato nei grafici del P.R.G., ed ha le seguenti caratteristiche:

Lungo il fronte verso strada è ammessa la edificazione continua e discontinua.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 5,00 mc/mq; il rapporto di copertura non può superare il valore di 5/10 dell’altezza del lotto edificabile.

L'altezza, massima delle fabbriche e di ml. 10,80 corrispondenti a tre elevazioni fuori terra.

L'eventuale distacco di ciascuna costruzione o sopraelevazione dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza ed in ogni caso non inferiore a ml. 5,00.

Sono consentiti i cortili chiusi; le chiostrine sono ammesse soltanto nelle sopraelevazione di edifici preesistenti e nelle opere di adattamento.

EDILIZIA B2. Questo tipo edilizio è destinato alla costruzione di alloggi popolari ed economici, a favore soltanto degli enti costruttori di cui alla legge n.; 865 del 1971 e successive nonché dei privati che godono dei benefici previsti da dette norme legislative; esso è adottato entro il perimetro della zona B2 indicato nei grafici del P.R.G., ed ha seguenti caratteristiche:

Le costruzioni possono avere fronte continuo o discontinuo verso strada.

Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,30 mc./mq. e l’aliquota di esso destinata alla residenza non può superare per ciascuna palazzina il valore di 2,75 mc/mq il rapporto di copertura non può superare il valore di

3,5/10 dell’area del lotto edificabile.

L’altezza massima delle fabbriche è di ml. 13,50 pari tre elevazioni oltre la prima elevazione fuori terra che può essere destinata a porticato. Per le zone contigue e in diretto rapporto visuale con zone del tipo A, le altezze massime dei nuovi edifici devono essere compatibili con quelle degli edifici della predetta zona A. Il piano terreno può anche essere o chiuso o destinato: a deposito o ripostiglio o magazzino ed attrezzature per attività collettive, e non può essere destinato ad abitazione.

Nelle frazioni di Montelaguardia e Murazzo-Rotto, l’altezza massima raggiungibile è di ml. 10,80, pari a tre elevazioni fuori terra. La lunghezza massima del corpo di fabbrica deve essere non maggiore di ml. 30,00.

L’eventuale distacco di ciascuna fabbrica dai limiti di proprietà deve essere non minore di metà della sua altezza, ed in ogni caso non minore di ml. 5,00.

La distanza minima tra pareti finestrate di edifici antistanti deve essere pari all’altezza del fabbricato più alto, e mai inferiore a ml. 10,00.

La distanza minima tra i fabbricati fra i quali sono interposte strade destinate al traffico dei veicoli, con l’esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti devono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

• ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00;

• ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00;

• ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piano particolareggiai o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

L’arretramento delle fabbriche dal ciglio stradale deve essere non minore di ml. 6,00. Non sono consentiti cortili chiusi né chiostrine.

EDILIZIA B3. E’ quella delle aree edificate e di completamente del centro urbano indicati negli elaborati grafici del P.R.G.. Essa ha le caratteristiche dimensionali del tipo dell'edilizia B1, con l’obbligo di destinazione dei piani terreni ad attività commerciali e negozi. Per i locali dei piani terreni viene rilasciato conseguentemente certificato di agibilità, non di abitabilità.

EDILIZIA B4. Questo tipo edilizio è adottato nelle zone B4 dalle frazioni Montelaguardia, Murazzorotto e Flascio indicati nei grafici del P.R.G., ed ha le seguenti caratteristiche:

• I corpi di fabbrica possono avere fronte continuo o discontinuo verso strada.

• Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,00 mc/mq;

• Il rapporto di copertura non può superare il valore di 4,50/10 del lotto edificabile.

• L’altezza massima delle fabbriche è di ml. 7,90 corrispondente a due elevazioni fuori terra.

• I distacchi dai limiti di proprietà, le distanze tra pareti, finestrate, le distanze dal ciglio strada le sono quelle previste per l’edilizia B2.

• Non sono consentito cortili chiusi ne chiostrine.

Nelle zone territoriali omogenee B, il Sindaco può autorizzare con singole concessioni, anche senza la preventiva autorizzazione di un piano di lottizzazione, nel rispetto del limite massimo di densità e delle altre prescrizioni dettate dal presente regolamento per le zone suddette, trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, ristrutturazioni, soprelevazioni ed ampliamenti, nonché la utilizzazione a scopo residenziale di lotti interclusi quando esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste dallo strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria.

Nei casi previsti dal comma precedente, ove i lotti abbiano una superficie non superiore a mq.120, la densità massima è di 6 mc./mq. ed il rapporto di copertura è di 75/100. Per i lotti di superficie superiore a mq. 120, ma non superiore a mq.

200, la densità massima è di 5 mc./mq. ed il rapporto di copertura è di 65/100.

Il lotto è intercluso quando confina da tutti i lati con costruzioni o spazi pubblici o terreno comunque non edificabile o di pertinenza di costruzioni vicine.

Nelle zone territoriali omogenee B l'edificazione è consentita sul preesistente allineamento stradale, anche in deroga al disposto di cui al punto 2) dell'art. 9 del decreto Ministeriale 2 aprile 1968. [Del. C.C. n. 92/95]

EDILIZIA C1. Questo tipo edilizio è adottato nel le zone C1 di espansione del centro urbano, indicate nei grafici del

P.R.G., ed ha le caratteristiche di cui al tipo della edilizia B1 ad eccezione di:

• Il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,00 mc/mq;

• Il rapporto di copertura deve essere non maggiore di 4/10.

• L'arretramento dal ciglio stradale deve essere conforme alle prescrizioni del D.M. 2/4/1968, art. 9.

EDILIZIA C2. Questo tipo edilizio è adottato nel le zone C2 riservate alla costruzione di alloggi popolari ed economici indicati nei grafici del P.R.G.; esso ha le caratteristiche di cui al tipo dell’edilizia B2, ad eccezione dell’arretramento dal ciglio stradale che deve essere conforme al tipo dell’edilizia C1.

Nelle zone C2* indicate nei grafici di P.R.G. si devono costruire "case unifamiliari", giusto art. 17 della L.R. n.

71/1978, aventi le seguenti caratteristiche:

• Coefficiente di fabbricabilità non maggiore di mc/mq 1,50;

• Rapporto di copertura non maggiore di 4/10 dell'area del lotto edificabile;

• Altezza massima delle fabbriche di m. 7,50, pari a due elevazioni fuori terra;

• Gli altri parametri come per la zona C2.

EDILIZIA C3. Questo tipo edilizio è adottato nelle zone C3 indicate nei grafici del P.R.G., riservate all’edilizia artigianale, ed ha le sottoelencate caratteristiche:

• le costruzioni possono avere fronte continuo o discontinuo verso strada;

• il coefficiente di fabbricabilità deve essere non maggiore di 3,30 mc/mq;

• il lotto minimo edificabile è di mq. 400,00;

• il rapporto di copertura non può superare il valore di 5/10 dell’area del lotto edificabile limitatamente al piano terra, mentre non può eccedere il valore di 4/10 per il piano sopraelevato;

• l’altezza massima delle fabbriche è di ml. 7,90 pari a 2 elevazioni fuori terra;

• i piani terranei e gli eventuali piani seminterrati devo no essere adibiti esclusivamente ad uso artigianale, e cioè a laboratori o botteghe o depositi; il piano superiore può essere adibito ad abitazione;

• l'eventuale distacco di ciascuna fabbrica dai limiti di proprietà deve essere non minore di ml. 5,00;

• i limiti di distanza tra i fabbricati devono rispondere alle prescrizioni del D.M. 2/4/1968 n. 3519 art. 9;

• sono consentiti cortili chiusi;

• non sono ammesse chiostrine.

EDILIZIA C4. Questo tipo edilizio è adottato nelle zone C4 indicate nei grafici del P.R.G., ed ha le stesse caratteristiche di cui al tipo dell’edilizia B4, ad eccezione del valore del coefficiente di fabbricabilità che non può essere maggiore di 2,20 mc/mq. e dell'arretramento dal ciglio stradale che deve essere conforme al D.M. 2.4.1968 art. 9.

EDILIZIA C5. Questo tipo edilizio è adottato nelle zone C5 indicate nei grafici del P.R.G., ed ha le caratteristiche sotto indicate:

• Il coefficiente di fabbricabilità non può superare il valore di 0,80 mc/mq; il valore massimo del rapporto di copertura e di 1,5/10 dell'area del lotto edificabile.

• Le costruzioni devono essere del tipo isolato.

• Il lotto edificabile non può avere superficie inferiore a mq. 800,00.

Per lotti di dimensioni superiori alla minima ciascuna costruzione, anche se binata, non può superare il volume di mc. 1200, avendo ciascun fronte lunghezza non superiore a ml. 18,00; i fronti di lunghezza superiori a ml. 12,00 devono essere opportunamente articolati.

E' consentita la costruzione binata in aderenza lungo la linea del confine comune su lotti aventi singolarmente superficie non maggiore di mc. 600.

L’altezza massima delle fabbriche è di ml. 7,90 pari a due elevazioni fuori terra.

I distacchi dai limiti di proprietà, le distanze tra pareti finestrate, le distanze dal ciglio stradale sono quelle previsti per l'edilizia C1.

Per lotti edificabili con superficie maggiore di mq. 1.000 è consentita la costruzione di una mansarda la cui superficie coperta lorda non può essere maggiore di mq. 60, con l'altezza media non inferiore a ml. 2,20.

Il terreno libero circostante la costruzione deve essere destinato a verde ed opportunamente sistemato a giardino con la messa a dimora di un numero di alberi almeno cinque per ogni 100 mi. di terreno libero.

Oltre alla superficie coperta pertinente al predetto rapporto di copertura è consentito coprire una superficie non maggiore di mq. 20,00 da destinare a garage o lavanderia o ripostiglio; l'altezza di tale costruzione non deve superare ml. 3,00.

Non sono consentiti cortili chiusi né chiostrine.

EDILIZIA C6. Questo tipo edilizio è adottato nella zona C6 indicata nei grafici del P.R.G., ed ha le seguenti caratteristiche:

Le costruzioni devono essere del tipo isolato.

Il coefficiente di fabbricabilità' non può superare il valore di 0,50 mc/mq.; il valore massimo del rapporto, di copertura è di 1/10 dell'area del lotto edificabile.

L'arretramento, il distacco e l'altezza sono quel li prescritti per il tipo edilizio C5.

Il lotto edificabile non può avere superficie inferiore a mq. 1500. Ciascuna costruzione isolata non può superare il volume complessivo di mc. 1.000 anche se l'area di pertinenza supera mq. 2.000.

Per i lotti edificabili con superficie maggiore di mq. 2500 è consentita la costruzione di una mansarda, con caratteristiche analoghe a quelle prescritte nel tipo dell'edilizia C5.

Oltre la superficie coperta pertinente al predetto rapporto di copertura è consentito coprire una superficie non maggiore di mq. 20,00 destinata a garage o lavanderia o ripostiglio; l'altezza di questa costruzione non deve superare ml. 3,00.

Non sono consentiti cortili chiusi nè chiostrine.